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Ordinanza — n. 46924/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46924/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46924/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELONA GIOVANNI nato a MESSINA il 19/04/1970 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; n 1 — La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, escluso l'aumento per la recidiva, rideterminava la pena inflitta a Giovani Celona per il delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 494 cod. pen., dichiarandone la sospensione condizionale. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 46924/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 494 cod. pen., dichiarandone la sospensione condizionale. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva revisione della sentenza penale risarcimento alle vittime di reati adeguamento della pena recidiva nell'infrazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
1 — La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, escluso l'aumento per la recidiva, rideterminava la pena inflitta a Giovani Celona per il delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 494 cod. pen., dichiarandone la sospensione condizionale.
art. 131 bis cod. pen
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELONA GIOVANNI nato a MESSINA il 19/04/1970 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; n

RITENUTO IN FATTO

1 — La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, escluso l'aumento per la recidiva, rideterminava la pena inflitta a Giovani Celona per il delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 494 cod. pen., dichiarandone la sospensione condizionale. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale aveva osservato, con motivazione priva di manifesti vizi logici, come la condotta consumata dal prevenuto - l'avere indossato una casacca di servizio essendosi così introdotto in uno stadio - fosse stata di tale gravità da impedire l'invocato proscioglimento. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente EnriVittario Stanislao Scarlini Stea F u rofi ty r) ..Posl-vp.rA co„