Ordinanza — n. 46923/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALTIERI IVANO BORTOLO nato a DRIZZONA il 19/08/1963 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Brescia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava la condotta di atti persecutori ascritta a Ivano Bortolo Zaltieri nei delitti di minaccia grave e di tentate percosse, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta efficacia intimidatoria della minaccia profferita.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46923/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta efficacia intimidatoria della minaccia profferita.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALTIERI IVANO BORTOLO nato a DRIZZONA il 19/08/1963 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Brescia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava la condotta di atti persecutori ascritta a Ivano Bortolo Zaltieri nei delitti di minaccia grave e di tentate percosse, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta efficacia intimidatoria della minaccia profferita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la reiterata minaccia di morte dovesse essere considerata certamente grave anche valutando il complessivo contesto in cui era stata pronunciata. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente