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Ordinanza — n. 46922/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46922/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46922/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA ANDREA nato a ORISTANO il 22/11/1978 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva ritenuto Andrea Serra colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen., per essere stata, la finestra in cui era penetrato, già rotta dal complice la sera prima.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46922/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 624, 625 n. 2 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen., per essere stata, la finestra in cui era penetrato, già rotta dal complice la sera prima.

Parole chiave

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furto di lieve entità rapina tentato furto furto aggravato altri reati scippo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA ANDREA nato a ORISTANO il 22/11/1978 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva ritenuto Andrea Serra colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen., per essere stata, la finestra in cui era penetrato, già rotta dal complice la sera prima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Questa Corte ha già avuto modo di precisare che in tema di furto l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando la condotta violenta venga materialmente compiuta da persona diversa dall'agente che si limiti a profittare della circostanza creatasi, avendo la stessa natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438; Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Saponetto, Rv. 250192). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini St f4ri er ga_lla L OSi i I iN CANICELLi7fl