Ordinanza — n. 46921/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 25/11/1971 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ritenuta la continuazione fra il delitto di minaccia e la contravvenzione contestata ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975, rideterminava la pena inflitta a Salvatore Borrelli nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 legge n. 110/1975; Ordinanza — n. 46921/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110/1975, rideterminava la pena inflitta a Salvatore Borrelli nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 25/11/1971 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ritenuta la continuazione fra il delitto di minaccia e la contravvenzione contestata ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975, rideterminava la pena inflitta a Salvatore Borrelli nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è privo di ogni argomentazione ed è pertanto inammissibile per la sua genericità. E' altresì inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., anche perchè non proposto con i motivi di appello. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Scarlini SteraysFlra O DEPOSiTATA IN CANCEli