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Ordinanza — n. 46918/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46918/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46918/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCANTOTTO ALESSANDRO nato a CEFALU il 23/08/1993 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese pronunciata nei confronti di Alessandro Mercantotto in ordine al solo delitto di cui all'art. 455 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del prevenuto in ordine al delitto ascrittogli; - alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 457 cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti di cui ai nn. 4 e 6 dell'art. 62 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen, art. 457 cod. pen, art. 62 cod. pen; Ordinanza — n. 46918/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale, ulteriormente argomentando, insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Parole chiave

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falsificazione di monete riciclaggio di denaro appropriazione indebita di fondi irregolarità finanziarie divieto di finanziamento monetario riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese pronunciata nei confronti di Alessandro Mercantotto in ordine al solo delitto di cui all'art. 455 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.
art. 457 cod. pen
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del prevenuto in ordine al delitto ascrittogli; - alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 457 cod.
art. 62 cod. pen
4 e 6 dell'art. 62 cod. pen..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCANTOTTO ALESSANDRO nato a CEFALU il 23/08/1993 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese pronunciata nei confronti di Alessandro Mercantotto in ordine al solo delitto di cui all'art. 455 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del prevenuto in ordine al delitto ascrittogli; - alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 457 cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti di cui ai nn. 4 e 6 dell'art. 62 cod. pen..

3. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale, ulteriormente argomentando, insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Le doglianze proposte sono tutte interamente versate in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'imputato fosse pienamente consapevole della falsità della banconota tanto da tentare per spenderla per avere un cospicuo resto e da conservarla dopo che il negoziante gliela aveva contestata e restituita. Il valore della banconota non consentiva di configurare il danno patrimoniale di speciale tenuità e non si era configurata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. posto che era stato il negoziante a restituire la stessa dopo averne accertato la falsità così da non avere affatto eliso spontaneamente le conseguenze del reato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef9,_ Pal(la t DEPOSITATA mCE