Ordinanza — n. 46917/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RICCA ORAZIO nato a ACIREALE il 04/02/1967 nel procedimento a carico di: CAVALLO MAURIZIO nato a UDINE il 17/11/1963 avverso la sentenza del 14/05/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 46917/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva assolto Maurizio Cavallo dal delitto di cui all'art. 612 cod. pen.. 2 - Propone ricorso la parte civile, Orazio Ricca, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RICCA ORAZIO nato a ACIREALE il 04/02/1967 nel procedimento a carico di: CAVALLO MAURIZIO nato a UDINE il 17/11/1963 avverso la sentenza del 14/05/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva assolto Maurizio Cavallo dal delitto di cui all'art. 612 cod. pen.. 2 - Propone ricorso la parte civile, Orazio Ricca, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. pro. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello su reati di competenza del giudice di pace solo per violazione di legge. Nell'odierno ricorso, invece, si sono dedotti solo vizi di motivazione, peraltro tutti versati in fatto e a fronte di una valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale che è del tutto priva di manifesti vizi logici. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il President