Ordinanza — n. 46915/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIC MESTREFA nato a SARAJEVO( BOSNIA-ERZEGOVINA)11 10/06/1984 avverso l'ordinanza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza impugnata, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Sejdic Mestrefa avverso la sentenza con cui il locale Tribunale l'aveva ritenuta colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riduzione delle pena anche utilizzando i poteri d'ufficio consentiti dall'art. 597 cod. proc. pen.; - alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 6 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 597 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46915/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riduzione delle pena anche utilizzando i poteri d'ufficio consentiti dall'art. 597 cod. proc. pen.; - alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 6 cod. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIC MESTREFA nato a SARAJEVO( BOSNIA-ERZEGOVINA)11 10/06/1984 avverso l'ordinanza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza impugnata, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Sejdic Mestrefa avverso la sentenza con cui il locale Tribunale l'aveva ritenuta colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riduzione delle pena anche utilizzando i poteri d'ufficio consentiti dall'art. 597 cod. proc. pen.; - alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 6 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Nell'atto di appello, come rilevato nell'ordinanza, ci si era limitati, in modo del tutto generico, a censurare la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen. e, non diversamente, ci si era doluti, senza nulla argomentare su quanto osservato dal primo giudice, della misura della pena. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Sterà5)::9.11..a„ DEPOSITATA IN CANCEL