Ordinanza — n. 46911/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENACER SALAH EDDINE nato il 28/12/1971 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 — La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Monza che aveva ritenuto Menacer Salah Eddine colpevole del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma della norma citata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497 bis cod. pen; Ordinanza — n. 46911/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma della norma citata.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENACER SALAH EDDINE nato il 28/12/1971 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 — La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Monza che aveva ritenuto Menacer Salah Eddine colpevole del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma della norma citata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 — La Corte di merito ha deciso in conformità con l'orientamento di questa Corte rappresentato anche dalla sentenza Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303, secondo cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefpy PUa- DEPOSITATA IN