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Ordinanza — n. 46908/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46908/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46908/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GESUALDO DOMENICO nato a FOGGIA il 31/03/1989 RUSSO PIETRO nato a FOGGIA il 30/08/1989 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46908/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, riduceva la pena inflitta a Domenico Gesualdo e a Pietro Russo per il delitto di furto aggravato loro contestato alle misure indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con atti distinti ma a mezzo del medesimo difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio. Eccependo inoltre l'estinzione del reato.

Parole chiave

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aggravamento della pena alleggerimento della pena furto di lieve entità sanzioni penali verdetto di colpevolezza risarcimento per atto illecito
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GESUALDO DOMENICO nato a FOGGIA il 31/03/1989 RUSSO PIETRO nato a FOGGIA il 30/08/1989 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, riduceva la pena inflitta a Domenico Gesualdo e a Pietro Russo per il delitto di furto aggravato loro contestato alle misure indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con atti distinti ma a mezzo del medesimo difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio. Eccependo inoltre l'estinzione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - In essi, infatti, non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. E comunque la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 2 - Il termine di prescrizione del contestato reato è di anni 12 e mesi 6 e decorrerà solo nel 2025.

Peraltro, l'inammissibilità dei motivi rende irrilevante il detto decorso quanto al tempo successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. 3 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pres