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Ordinanza — n. 46906/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46906/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46906/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINIERI GIUSEPPE nato a PORTOMAGGIORE il 01/03/1981 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva ritenuto Giuseppe Rinieri colpevole del delitto di lesioni personali al medesimo ascritto, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena, alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46906/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena, alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione risarcimento alle vittime di reati pentito risarcimento per atto illecito circostanza attenuante lesioni conseguenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINIERI GIUSEPPE nato a PORTOMAGGIORE il 01/03/1981 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva ritenuto Giuseppe Rinieri colpevole del delitto di lesioni personali al medesimo ascritto, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena, alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. i. - Quanto alla provocazione, la Corte di merito aveva non illogicamente considerato che non la si poteva dedurre da un fatto che aveva riguardato una diversa persona e che era accaduto a notevole distanza di tempo. Non manifestamente illogica è l'ulteriore considerazione della Corte, in tema dì trattamento sanzionatorio, secondo cui i precedenti penali del ricorrente giustificavano la recidiva contestata e non consentivano attenuazioni della pena. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Staníslao Scarlini Stefan P (.56 DEPOSITATA IN CANCF,LLF-77V\