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Ordinanza — n. 46903/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46903/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46903/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEGRETO GIUSEPPA nato a MONREALE il 11/11/1988 avverso la sentenza del 26/04/2018 del GIUDICE DI PACE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Il Giudice di pace di Palermo, con la sentenza impugnata, dichiarava Giuseppq Segreto colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Ha proposto appello l'imputata, e l'atto è stato convertito in ricorso per cassazione non essendovi statuizioni civili. Nel medesimo lamentata la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità della prevenuta sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 46903/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Ha proposto appello l'imputata, e l'atto è stato convertito in ricorso per cassazione non essendovi statuizioni civili. Nel medesimo lamentata la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità della prevenuta sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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minaccia non comprovata mancata prova di parzialità testimonianza della vittima accusa penale diritto di non autoincriminarsi verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
1 - Il Giudice di pace di Palermo, con la sentenza impugnata, dichiarava Giuseppq Segreto colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEGRETO GIUSEPPA nato a MONREALE il 11/11/1988 avverso la sentenza del 26/04/2018 del GIUDICE DI PACE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Il Giudice di pace di Palermo, con la sentenza impugnata, dichiarava Giuseppq Segreto colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Ha proposto appello l'imputata, e l'atto è stato convertito in ricorso per cassazione non essendovi statuizioni civili. Nel medesimo lamentata la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità della prevenuta sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il Giudice di pace, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come dovesse considerarsi attendibile la sola ricostruzione offerta dalla persona offesa anche tenendo conto delle parziali ammissioni della prevenuta. 2 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena sono giustificate da motivazione esente da manifesta illogicità (l'assenza di ragioni di meritevolezza per le prime, le caratteristiche del fatto la seconda), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini