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Ordinanza — n. 46901/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46901/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46901/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFLEUR NADIA nato a CARMAGNOLA il 06/06/1973 DEROSSI GIUSEPPINA nato a CARMAGNOLA il 18/06/1981 avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46901/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Asti che aveva ritenuto Nadia Lafleur e Giuseppina Derossi colpevoli del delitto di spendita di monete false, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso le imputate, a mezzo dei rispettivi difensori, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione, per entrambe, alla valutazione del compendio probatorio ed alla conseguente declaratoria di penale responsabilità.

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false falsità in certificati reato economico falsa testimonianza fatture fittizie istruzione penale per appropriazione indebita
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFLEUR NADIA nato a CARMAGNOLA il 06/06/1973 DEROSSI GIUSEPPINA nato a CARMAGNOLA il 18/06/1981 avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Asti che aveva ritenuto Nadia Lafleur e Giuseppina Derossi colpevoli del delitto di spendita di monete false, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso le imputate, a mezzo dei rispettivi difensori, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione, per entrambe, alla valutazione del compendio probatorio ed alla conseguente declaratoria di penale responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - I motivi dedotti sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la ricostruzione dell'accaduto riferita dal testimone, indifferente, dovesse ritenersi pienamente attendibile, dovendosi pertanto dedurre, da parte della Lafleur, la spendita della moneta e, da parte della Derossi, il contestuale possesso, per la spendita, di altre monete. Il loro concorso era evidente, avendo agito le imputate di conserva, sia nel prendere i prodotti, sia nel presentarsi alla cassa, cercando di spendere le false monete. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vitto5iò_Stanislao Scarlini Ste g o,Pa