Ordinanza — n. 46899/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHILLEMI SALVATORE nato a CASALVECCHIO SICULO il 12/12/1956 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Salvatore Chillemi colpevole dei delitti di violazione di domicilio, lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del delitto di violazione di domicilio; alla mancata riqualificazione del delitto di ragion fattasi nell'ipotesi di cui all'art. 392 cod. pen.; - alla misura della pena ed ai benefici di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 392 cod. pen, art. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 46899/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del delitto di violazione di domicilio; alla mancata riqualificazione del delitto di ragion fattasi nell'ipotesi di cui all'art. 392 cod. pen.; - alla misura della pena ed ai benefici di legge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHILLEMI SALVATORE nato a CASALVECCHIO SICULO il 12/12/1956 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Salvatore Chillemi colpevole dei delitti di violazione di domicilio, lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del delitto di violazione di domicilio; alla mancata riqualificazione del delitto di ragion fattasi nell'ipotesi di cui all'art. 392 cod. pen.; - alla misura della pena ed ai benefici di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - I primi tre motivi sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la ricostruzione operata dalla persona offesa dovesse ritenersi pienamente attendibile, avendo la stessa ricostruito gli eventi in modo dettagliato e costante, ed vendo trovato adeguato riscontro nelle emergenze della certificazione medica e nelle dichiarazioni di una teste indifferente, oltre che negli stessi messaggi inviati dall'imputato. L'accertata violenza, consumata ai suoi danni dal prevenuto, consente così di ritenere sia l'aggravante del delitto di violazione di domicilio, sia il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.. 2 - L'ultimo motivo di ricorso, sul trattamento sanzionatorio, è privo di qualsivoglia argomentazione così che se ne deve dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità.3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef9,n,o (in DEpo s i G