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Sentenza — n. 46687/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46687/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46687/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Messina con sentenza 1 marzo 2018. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, IOPPOLO SinnonerARNESE Luigi, SINIGAGLIA Ronnina, SPICCIA Concetta Nunziata, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 delle disposizioni di attuazione al cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato per come riqualificato in particolare:

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46687/2021 — snpen · Corte di Cassazione: mancherebbe la prova dell'elemento psicologico del reato potendosi perlomeno ritenere che gli imputati si siano trovati loro malgrado in uno stato di insolvenza al momento della scadenza del termine per adempiere o comunque non avrebbero conosciuto il loro stato d'insolvenza. 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione per travisamento della prova non essendo stata colta la natura meramente civilistica della vicenda 2.3 violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza della eccessività del trattamento sanzionatoriodel mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.4.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa arretrati di locazione istruzione penale per appropriazione indebita irregolarità finanziarie truffa all'assistenza sociale pagamento degli arretrati
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARNESE LUIGI nato a CAPO D'ORLANDO il 29/02/1960 SINIGAGLIA ROMINA nato a CAMPOSAMPIERO il 17/06/1971 SPICCIA CONCETTA NUNZIATA nato a PATTI il 08/12/1970 IOPPOLO SIMONE SALVATORE nato a MILANO il 13/12/1971 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Messina con sentenza 1 marzo 2018.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, IOPPOLO SinnonerARNESE Luigi, SINIGAGLIA Ronnina, SPICCIA Concetta Nunziata, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 delle disposizioni di attuazione al cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato per come riqualificato in particolare:

1. mancherebbe l'elemento materiale del reato sotto il profilo della condotta dell'attribuibilità dei fatti 'dagli imputati non potendosi ritenere qualificante il fatto di avere pernottato per più notti in un albergo di buon livello ed avere usufruito di servizi extra posto che vi sarebbero stati tutti gli elementi per ritenere sussistente la volontà di adempiere all'obbligazione assunta;

2. mancherebbe la prova dell'elemento psicologico del reato potendosi perlomeno ritenere che gli imputati si siano trovati loro malgrado in uno stato di insolvenza al momento della scadenza del termine per adempiere o comunque non avrebbero conosciuto il loro stato d'insolvenza. 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione per travisamento della prova non essendo stata colta la natura meramente civilistica della vicenda 2.3 violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza della eccessività del trattamento sanzionatoriodel mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.4.

Violazione di legge.ivizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla parametrazione della pena. 2.5. In data 30 maggio 2021, la difesa ha trasmesso verbale di remissione della querela redatto dai CC di Siracusa Ortigia nei confronti di ARNESE Luigi e SINIGAGLIA Romina e contestuale accettazione da parte di questi ultimi unitamente a omologa scrittura privata - priva di sottoscrizioni - apparentemente proveniente da RUSSOTTI Giovanni, in tale scrittura qualificato come amministratore delegato della società indicata in sentenza come persona offesa.

Con successiva nota 9 giugno 2021, i CC di Siracusa Ortigia comunicavano che nell'originario verbale vi era un errore in ordine al soggetto che si era presentato a rimettere la querela, da identificarsi in RUSSOTTI Giovanni e non in DI CARO Tiziana come nel medesimo verbale erroneamente riportato.3. La remissione di querela, pur intervenuta dopo la sentenza, ma prima del decorso del termine per l'impugnazione estingue il reato nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo fatto. Deve dunque essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio e le spese vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 Il Consigli