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Ordinanza — n. 46679/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46679/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46679/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRESE PASQUALE nato a CASORIA il 17/10/1979 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata estorsione pluriaggravata già pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli con sentenza 30 novembre 2019.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 46679/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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tentata estorsione grave tentazione circostanze aggravanti o attenuanti reato motivante l'estradizione permesso di promuovere un procedimento penale reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRESE PASQUALE nato a CASORIA il 17/10/1979 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata estorsione pluriaggravata già pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli con sentenza 30 novembre 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento il ricorrente, CARRESE Pasquale, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza del diniego delle circostanze attenuanti generiche non avendo la Corte preso in considerazione le doglianze articolate dalla difesa in sede di appello.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie: la gravità delle condotte oggetto di contestazione), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) .

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 5 novembre 2021 Il Consigl re estensore Il Pr