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Ordinanza — n. 46678/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46678/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46678/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA ARMANDO nato a CAPUA il 24/04/1978 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Santa Maria ctt Capua con sentenza 23 ottobre 2017. 119-Ì 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PERNA Armando, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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articolo 591 cod. proc. pen, art. 616 c.p, art. 606 c.p, art. 591 c.p; Ordinanza — n. 46678/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Santa Maria ctt Capua con sentenza 23 ottobre 2017. 119-Ì 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PERNA Armando, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative pena pecuniaria non riscuotibile recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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articolo 591 cod. proc. pen
La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3000,00: infatti, l'art. 616 c.p.p.
art. 606 c.p
non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art.
art. 591 c.p
606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA ARMANDO nato a CAPUA il 24/04/1978 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Santa Maria ctt Capua con sentenza 23 ottobre 2017. 119-Ì 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PERNA Armando, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Successivamente, con atto depositato via PEC, il difensore del ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso 3.1. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591 cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3000,00: infatti, l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 Il Consigr estensore Il