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Ordinanza — n. 46677/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46677/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46677/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D ERRICO ANNA nato a NAPOLI il 18/09/1998 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza 7 luglio 2020.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 46677/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dekricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati altri capi d'accusa vie di fatto vittima gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D ERRICO ANNA nato a NAPOLI il 18/09/1998 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza 7 luglio 2020.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, D'ERRICO Anna, lamentando vizio di motivazione in punto Laffermazione di responsabilità non avendo la Corte territoriale valutato compiutamente gli argomenti difensivi ed essendosi la stessa richiamata la sentenza di primo grado 3. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente non si confronta con l'effettivo tenore della motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia di aver preso in considerazione i profili di incertezza lamentati dalla difesa nel riconoscimento della vittima fornendo ampia spiegazione dei motivi per cui ha ritenuto credibile la deposizione della parte offesa e segnalando in particolare che la P.O. aveva evidenziato che la donna, nella fotografia, appariva più giovane più snella di quanto fosse al momento della rapina come direttamente accertato dai giudici del merito. Nemmeno si confronta 'ricorrente con gli esiti del riconoscimento operato in udienza di cui parimenti la Corte territoriale fornisce una adeguata valutazione in termini di riscontro.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dekricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decisp in Roma, il 5 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr