Ordinanza — n. 46676/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILLO MARIO nato a NAPOLI il 16/07/1999 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina e resistenza a pubblico ufficiale già pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli con sentenza 15 luglio 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 46676/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILLO MARIO nato a NAPOLI il 16/07/1999 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina e resistenza a pubblico ufficiale già pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli con sentenza 15 luglio 2020.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CARDILLO Mario, articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di rapina non avendo il ricorrente esercitato violenza nei confronti della vittima del reato ma potendosi al più ipotizzare un furto con strappo 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già affrontate ed adeguatamente confutate dalla Corte territoriale risultando in atti certo che l'imputato abbia colpito la vittima a un braccio nell'atto di conservare il possesso del bene sottratto con conseguente sussistenza dell'elemento materiale e psicologico della rapina.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 Il Consigli/ere estensore Il Preside