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Ordinanza — n. 46673/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46673/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46673/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDOVIC SILVANA nato a MADDALONI il 18/11/1988 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un'autovettura già pronunciata dal Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere con sentenza 1 ottobre 2014.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 46673/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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stato difettoso del veicolo guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione inquinamento automobilistico uso di veicolo a motore assicurazione RC dei veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDOVIC SILVANA nato a MADDALONI il 18/11/1988 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un'autovettura già pronunciata dal Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere con sentenza 1 ottobre 2014.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, SEDOVIC Silvana, articolando i seguenti motivi. t 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità affermando non potersi ritenere rilevante che l'imputata si fosse data alla fuga né il fatto che l'automobile presentasse i fili dell'alimentazione pendenti perché tutte le autovetture appartenenti alla comunità Rom sarebbero - a detta della difesa - vecchie e malmesse.

3. Il ricorso, peraltro articolato in fatto, è inammissibile. La Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembr