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Ordinanza — n. 46669/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46669/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46669/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCOLETTI MARCO nato a ROMA il 08/06/1970 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un assegno postale già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 24 ottobre 2017.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 46669/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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falsificazione di valori di bollo ufficiali assegno bancario riproduzione e imitazione di biglietti di banca truffa all'assistenza sociale ricettazione restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCOLETTI MARCO nato a ROMA il 08/06/1970 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un assegno postale già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 24 ottobre 2017.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PASCOLETTI Martb, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla dichiarata penale responsabilità. 2.2. Vizio di motivazione in punto rilevanza della recidiva con conseguente riforma del giudizio di alenza delle circostanze.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte ha logicamente valutato la disponibilità dell'assegno contraffatto, il fatto che la contraffazione facesse apparire l'assegno come emesso a favore dello stesso imputato, la presenza di "ritiri di assegni" di provenienza furtiva in altre occasioni, la mancanza di alcun rapporto sottostante con l'emittente che tra l'altro risultava soggetto del tutto estraneo all'imputato. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 3.2. Altrettanto manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso sussistendo motivazione in cui si esplicita una maggiore propensione al delitto, connessa alla perseveranza nella commissione di reati, nonostante precedenti condanne e periodi di carcerazione che rendono quindi palese non solo l'ingravescenza ma anche la stabilità della scelta criminosa.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 novembre 2021 Il Consig iere estensore