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Ordinanza — n. 46668/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46668/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46668/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA RINALDO nato a ROMA il 18/11/1960 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di riciclaggio già pronunciata dal GIP del Tribunale dì Roma con sentenza 10 giugno 2014.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 46668/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ripudiazione ricettazione tentato furto prove acquisite illegalmente ripristino dello stato precedente

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA RINALDO nato a ROMA il 18/11/1960 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di riciclaggio già pronunciata dal GIP del Tribunale dì Roma con sentenza 10 giugno 2014.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MIRANDA Rinaldo, articolando i seguenti motivi.. 2.1. Illogicità della motivazione in punto mancatariqualificazione del reato ascritto in termini di furto 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La prospettazione relativa alla responsabilità a titolo di furto è frutto di indicazioni del tutto generiche e di una ricostruzione meramente ipotetica che non permette di individuare alcun profilo o elemento effettivamente pretermesso né alcuna possibilità di ricostruzione alternativa dei fatti rispetto alla articolata ricostruzione giudiziale sussistendo su tutti i punti contestati motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità 4.

Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammend