Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46666/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recel due to failure to prove illegal origin of goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46666/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for recel. The appellant argued that Article 648 of the Penal Code required proof of the illegal origin of the goods, which was not established. The court ruled that the burden shifts to the defendant to provide a credible explanation for possession, and the lack of such explanation suffices to infer illegal origin without direct proof.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen; Art. 616 c.p.p.: The court established that in recel cases, the prosecution need not prove the illegal origin of goods, but the defendant must provide a credible explanation for possession; failure to do so allows the court to infer illegal origin and malicious intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
recel crime illegal origin proof burden of explanation Article 648 penal code Article 616 procedural code origine delle merci prove acquisite illegalmente difetto di prova del nesso causale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato essendosi la Corte di appello correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv.
Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RALLO GIUSEPPE nato a MARSALA il 09/12/1976 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Marsala con sentenza 18 dicembre 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, RALLO Giuseppe, articolando i seguenti motivi. 2.1. Erronea applicazione dell'articolo 648 cod pen non potendosi ipotizzare la consapevolezza della provenienza illecita dei beni in suo possesso.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato essendosi la Corte di appello correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 novembre 2021 Il Consi liere estensore I