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Ordinanza — n. 46665/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46665/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46665/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANCHI MAURO nato a CANICATTI il 17/04/1962 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; / i Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza 4 luglio 2018.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 46665/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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falsificazione di monete ritrovamento archeologico occultamento di beni infrazioni contro i beni culturali prove acquisite illegalmente ricettazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANCHI MAURO nato a CANICATTI il 17/04/1962 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; / i Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza 4 luglio 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ZANCHI Mauro, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in conseguenza della insussistenza del reato presupposto non potendosi i beni oggetto di contestazione essere considerati come beni di cui l'imputato si sia impossessato in seguito a ricerche clandestine o fortuite ed essendo l'onere della prova della illegittimità del possesso a carico dell'accusa. In sostanza il collezionista di beni archeologici e quindi riservati al patrimonio , indisponibile dello Stato vanterebbe comunque un possesso lecito perché non avrebbe reperito in prima persona le monete tramite scavi o altre ricerche o perché non avrebbe ricevuto i detti beni direttamente dai soggetti che tali ricerche avevano svolto. 2.2.

Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico richiamandosiil ricorrente la pronuncia 41448 del 25 settembre 2018 di questa Corte e difettando elementi univoci da cui il ricorrente avrebbe potuto dedurre che le monete antiche provenissero da delitto.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato evidenzia come non vi fosse corrispondenza tra la documentazione offerta e gli oggetti in contestazione il che esclude che possa valutarsi la presenza di una legittima provenienza o anche soltanto di un affidamento nei confronti dell'agire legittimo di terzi. Ciò premesso, l'incompatibilità dei beni con una proprietà o un possesso da parte di privati e gli elementi sopra esposti permettono di superare le doglianze difensive che si incentrano su ricostruzione di fatto ipotetica e peraltro del tutto scollata dal contenuto del fascicolo processuale e dalla ricostruzione giudiziale in atti.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Rdma, il 5 novembre 2021 Il Consiglidre estensore Il Presidente (Vincenzo Tutinelli) (Luigi gostina