Ordinanza — n. 46664/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LACORTE FRANCESCO nato a SAVA il 10/11/1951 SECCO MAURIZIO nato a VILLADOSE il 07/06/1958 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; ( Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello .di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità de40ltodiern1 ricorrente in ordine a fattispecie di riciclaggio con contestazione di recidiva reiterata e specifica per il LACORTE e recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per il SECCO così confermando sul punto la sentenza 10 aprile 2019 del Tribunale di Asti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 46664/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrentì al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati í profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LACORTE FRANCESCO nato a SAVA il 10/11/1951 SECCO MAURIZIO nato a VILLADOSE il 07/06/1958 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; ( Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello .di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità de40ltodiern1 ricorrente in ordine a fattispecie di riciclaggio con contestazione di recidiva reiterata e specifica per il LACORTE e recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per il SECCO così confermando sul punto la sentenza 10 aprile 2019 del Tribunale di Asti.
2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, LA CORTE Francesco e SECCO Maurizio, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessarì per la motivazione. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato posto che il LA CORTE non avrebbe avuto consapevolezza della provenienza delittuosa e non avrebbe svolto condotte volte ad ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni, non potendo ritenersi sufficiente al proposito il riferimento alla "successione temporale degli eventi e alla assenza di giustificazione" 2.2.
Violazione di legge circa la mancata qualificazione in ricettazione del reato contestato al SECCO che invece sarebbe stato il semplice possessore di un'autovettura di illecita provenienza 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. 3.1. L'affermata sussistenza del delitto di riciclaggio risulta logicamente affermata in conseguenza del fatto che l'imputato SECCO risulta essere lo stesso soggetto che ha acquistato una automobile inservibile i cui dati e le cui targhe sono stati utilizzati per nascondere la illecita provenienza di un'automobile rubata alla fine di febbraio.
Logica e corretta risulta anche l'affermazione di una condotta del LA CORTE che risulta avere curato la vendita di tale automobile con modalità assolutamente anomale e coerenti unicamente con una finalità di occultamento. Ne consegue la presenza di una motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrentì al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati í profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 Il Consig gre esten