Ordinanza — n. 46658/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANO' GIANCARLO nato a MILANO il 27/07/1976 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata estorsione aggravata con contestazione di recidiva reiterata specifica e infraquinquennale già pronunciata dal Tribunale di Verona con sentenza 28 gennaio 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 46658/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANO' GIANCARLO nato a MILANO il 27/07/1976 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata estorsione aggravata con contestazione di recidiva reiterata specifica e infraquinquennale già pronunciata dal Tribunale di Verona con sentenza 28 gennaio 2020.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GERMANO' Giancarlo, lamentando violazione di legge in relazione alla dichiarata penale responsabilità per dolelittOdi cui agli articoli 56 - 629 in considerazione dell'incertezza delle risultanze probatorie acquisite in sede dibattimentale e in difetto di minacce avendo i tre soggetti che avevano accerchiato la persona offesa detto solamente "dacci i soldi". Si tratterebbe di una mera esortazione inidonea a essere considerata come minaccia ed equiparabile tutt'al più a una mera richiesta di elemosina.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6 n. 11194 del 8 marzo 2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 Il Consigli re estensor