Ordinanza — n. 46655/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFERRAZZA GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/09/1976 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita già pronunciata dal Tribunale di Como con sentenza 27 febbraio 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 46655/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SFERRAZZA Giuseppe, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge per erronea applicazione della recidiva e conseguente estinzione per prescrizione del delitto contestato. Secondo il ricorrente, la recidiva qualificata potrebbe essere considerata rilevante ai sensi dell'articolo 157 ovvero ai sensi dell'articolo 161 ma non ad entrambi i fini. 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva in quanto la condanna più recente faceva riferimento a fattispecie del tutto diversa e comunque di lieve entità mentre le ulteriori condanne risultavano assai risalenti e non qualificanti.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFERRAZZA GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/09/1976 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita già pronunciata dal Tribunale di Como con sentenza 27 febbraio 2020.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SFERRAZZA Giuseppe, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge per erronea applicazione della recidiva e conseguente estinzione per prescrizione del delitto contestato. Secondo il ricorrente, la recidiva qualificata potrebbe essere considerata rilevante ai sensi dell'articolo 157 ovvero ai sensi dell'articolo 161 ma non ad entrambi i fini. 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva in quanto la condanna più recente faceva riferimento a fattispecie del tutto diversa e comunque di lieve entità mentre le ulteriori condanne risultavano assai risalenti e non qualificanti.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Questa Corte, con l'unica eccezione della sentenza indicata in sede di ricorso che rimane isolata e minoritaria, ha espresso il consolidato principio di diritto per cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. peri., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi 161, comma secondo, cod. pen. (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018 Rv. 274721 - 01). Di conseguenza, il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. 3.2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato sussistendo una specifica motivazione in ordine alla portata criminogena dei precedenti e alla persistente pericolosità sociale dell'imputato che, in quanto logica, lineare, coerente al contenuto del fascicolo processuale ed espressione di consolidate massime di esperienza, non appare suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 Il Consig re esten