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Ordinanza — n. 46649/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46649/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46649/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZO LEONARDO COSIMO nato a CASSANO ALLO IONIO il 15/07/1958 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione, danneggiamento, esplosione di colpi di arma da fuoco frkella pubblica via, detenzione di armi e munizioni già pronunciata dal Tribunale di Castrovillari con sentenza 4 luglio 2017.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 46649/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).t 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi altri reati lacune probatorie esplosivi e articoli pirotecnici azione civile accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZO LEONARDO COSIMO nato a CASSANO ALLO IONIO il 15/07/1958 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione, danneggiamento, esplosione di colpi di arma da fuoco frkella pubblica via, detenzione di armi e munizioni già pronunciata dal Tribunale di Castrovillari con sentenza 4 luglio 2017.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GUZZO Leonardo Cosimo, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento di prova decisiva in conseguenza di una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, della mancata applicazione del principio del superamento di ogni ragionevole dubbio, della genericità delle considerazioni che possono essere tratte dall'individuazione del modello dell'automobile utilizzata dai soggetti che avevano commesso le condotte contestate in data 9 dicembre 2012. Sussisterebbero inoltre gravi errori nello svolgimento delle indagini in relazione al tempo trascorso tra l'episodio delittuoso delle operazioni di prelievo, le dimensioni delle particelle, la loro morfologia e la loro composizione. 2.2. Mancata assunzione di prova decisiva in difetto di risultanze balistiche che permettano di affermare che i proiettili rinvenuti sul portone dell'abitazione della persona offesa siano stati effettivamente sparati dalla canna della pistola in sequestro.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'articolazione del primo motivo di ricorso risulta essere del tutto aspecifica perché il ricorrente non si confronta effettivamente con il contenuto della motivazione e segnatamente con le considerazioni riguardanti gli esiti dell'acquisizione dei tabulati telefonici che pongono l'imputato sul luogo e al momento dei fatti, le valutazioni afferenti a quanto riferito dal teste VENDOLA e afie stesse dichiarazioni dell'imputato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).t 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 Il Consiglier