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Ordinanza — n. 46593/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46593/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46593/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- Con sentenza pronunciata in data 02.04.2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 30.12.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato gli attuali ricorrenti responsabili dei reati rispettivamente loro ascritti, di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/1990 e 337 cod.pen. con condanna alla pena ritenuta di giustizia, riduceva la pena inflitta agli imputati. 2.Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod.pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 581 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46593/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/1990 e 337 cod.pen. con condanna alla pena ritenuta di giustizia, riduceva la pena inflitta agli imputati. 2.Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale dipendenza da sostanze capacità di subire la carcerazione remissione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod.pen
art. 129 cod. proc. pen
2.Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 581 c.p
Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 c.p.p., lett.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENTILE CLAUDIO nato a NAPOLI il 24/06/1971 RICCI CARMINE nato a NAPOLI il 24/05/2002 avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza pronunciata in data 02.04.2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 30.12.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato gli attuali ricorrenti responsabili dei reati rispettivamente loro ascritti, di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/1990 e 337 cod.pen. con condanna alla pena ritenuta di giustizia, riduceva la pena inflitta agli imputati. 2.Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili per genericità del motivo proposto.

2. I ricorrenti lamentano la mancata verifica in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento, deducendo che lo stupefacente sarebbe stato detenuto ad uso personale, senza che la censura sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Trattasi, pertanto, di doglianza priva del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato. Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr.

Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). 3 Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, come equitativamente fissata in dispositivo. 2 n o-c.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 03/12/2021 Il Consigliere esten