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Ordinanza — n. 46587/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46587/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46587/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 25.05.2021, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del 21.12.2017 del Tribunale di Lucca che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 e l'aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46587/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando due motivi: con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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omissione del contribuente omissione della contabilità dichiarazione fiscale tardiva ristrettezza finanziaria dichiarazione dei redditi evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDREU SHPETIM nato il 01/10/1982 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 25.05.2021, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del 21.12.2017 del Tribunale di Lucca che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 e l'aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando due motivi: con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti hanno ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità.

2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato con argomentazioni congrue e logiche (cfr pag 4 della sentenza impugnata), non sindacabili nel merito; il ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.

3. Del pari adeguata e logica - e dunque non sindacabile in sede di legittimità - è la motivazione esposta dalla Corte di appello in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (difetto di comportamento riparatorio e comportamento processuale) e di concessione della sospensione condizionale della pena (permanente inadempienza delle imposte dovute e comportamento non collaborativo in sede amministrativa e processuale). 4.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 03/12/2021 Il Consigliere