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Ordinanza — n. 46586/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46586/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46586/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR SAID CUI 04RYIFR nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; 1.Con sentenza del 23/04/2021, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 17/09/2020 dal Gup del Tribunale di Firenze, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, cod.pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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articolo 589 comma 2 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46586/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze stupefacenti remissione della pena riduzione della pena traffico qualificato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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articolo 589 comma 2 cod. proc. pen
Il ricorrente, a mezzo dell'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Pistoia, ha fatto pervenire rituale atto di rinuncia depositato in Cancelleria in data 2.10.2021, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR SAID CUI 04RYIFR nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 23/04/2021, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 17/09/2020 dal Gup del Tribunale di Firenze, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, cod.pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.

2. Il ricorrente, a mezzo dell'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Pistoia, ha fatto pervenire rituale atto di rinuncia depositato in Cancelleria in data 2.10.2021, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame. 3.11 ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett.

d) cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 03/12/2021 Il Consigliere es