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Ordinanza — n. 46585/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding drug possession and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46585/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments were manifestly unfounded. The appellant challenged a conviction for illegal drug possession, claiming errors in the court's reasoning regarding the quantity of heroin and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly inferred drug trafficking intent from packaging details and that a mere statement of lacking evidence for mitigation suffices without detailed analysis.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically when the lower court's reasoning on drug trafficking intent is supported by contextual evidence and the absence of positive proof for mitigating circumstances does not require exhaustive analytical motivation.

Parole chiave

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illegal drug possession manifestly unfounded appeal generic mitigating circumstances drug trafficking intent inadmissibility of cassation reati contro l'integrità sessuale attenuazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 1 bis, lett. a) D.P.R. n. 309/1990
309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.46610 del 09/10/2014
a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez.
Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013
a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv.
Sez.6, n.2652 del 21/11/2013
Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv.
Sez.6, n.6575 del 10/01/2013
Sez.6, n.4613 del 25/01/2011
Sez.6, n.12146 del 12/02/2009
Sez.2, n. 38383 del 10.7.2009
Sez.3, n.44071 del 25/09/2014
245241); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez.
Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI TAREK - C.U.I. 01BD783 nato il 16/07/1975 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 02/03/2021, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del 23/01/2017 del Tribunale di Firenze con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina- e condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando due motivi: con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726;

Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata si dà rilievo sia al quantitativo di sostanza stupefacente detenuto che alle modalità di confezionamento e detenzione della sostanza (portata in tasca, in un bar, suddivisa in quattro dosi), circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente.

Il ricorrente si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato il principio secondo cui l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 03/12/2021 Il Cons