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Ordinanza — n. 46582/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46582/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46582/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso va dichiarato inammissibile per aspecificità. 2.La censura proposta ha ad oggetto deduzioni del tutto generìche, in quanto prive di specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3- 14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009).

Regesto Legislator

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art. 581 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46582/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.La censura proposta ha ad oggetto deduzioni del tutto generìche, in quanto prive di specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3- 14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009).

Parole chiave

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omissione della contabilità responsabilità civile del consulente fiscale amministrazione infedele indipendenza dell'organo di controllo responsabilità del revisore rilevazione e rendicontazione contabili

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDIONIGI ROBERTO nato a VALMADRERA il 14/02/1958 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza pronunciata in data 11/06/2021 la Corte di appello di L'Aquila, confermava la sentenza emessa in data 10/11/2020 dal Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs 74/2000 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando motivo con cui deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per aspecificità. 2.La censura proposta ha ad oggetto deduzioni del tutto generìche, in quanto prive di specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3- 14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 03/12/2021 Il Consigliere estensore