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Ordinanza — n. 46576/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46576/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46576/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso va dichiarato inammissibile per aspecificità. 2.La censura proposta ha ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto con le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato (ove si evidenzia che il provvedimento di condono posto a fondamento del ricorso per incidente di esecuzione è illegittimo e che le ulteriore questioni sollevate con la memoria depositata in data 4/11/2020 dovevano formare oggetto di separato ricorso), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3- 14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009).

Regesto Legislator

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art. 31 d.P.R. n. 380/2001, art. 581 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46576/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Iodice Cecilia, per il tramite del difensore di fiducia, articolando motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e correlato vizio di motivazione in relazione.

Parole chiave

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ordine di demolizione impugnazione della cancellazione abbandono del procedimento revoca dell'atto amministrativo ritiro della domanda di esecuzione sospensione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Iodice Cecilia, per il tramite del difensore di fiducia, articolando motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e correlato vizio di motivazione in relazione.
art. 581 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE CECILIA nato a ISCHIA il 07/07/1946 avverso l'ordinanza del 03/02/2021 del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza depositata in data 5.2.2021, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, quale Giudice dell'esecuzione, disattendeva la richiesta, proposta nell'interesse di Iodice Cecilia, di sospensione e revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 389/1998 dello stesso tribunale.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Iodice Cecilia, per il tramite del difensore di fiducia, articolando motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e correlato vizio di motivazione in relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per aspecificità. 2.La censura proposta ha ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto con le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato (ove si evidenzia che il provvedimento di condono posto a fondamento del ricorso per incidente di esecuzione è illegittimo e che le ulteriore questioni sollevate con la memoria depositata in data 4/11/2020 dovevano formare oggetto di separato ricorso), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3- 14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 03/12/2021 arelri Il Consiglie