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Ordinanza — n. 46572/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46572/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46572/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 26/03/2021, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 12/10/2017 del Tribunale di Roma, con la quale l'attuale ricorrente era dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46572/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove lacune probatorie dubbio circa il carattere di infrazione mancata prova di parzialità accertamento insufficiente dei fatti scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHABAOUI KALED nato il 28/06/1983 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 26/03/2021, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 12/10/2017 del Tribunale di Roma, con la quale l'attuale ricorrente era dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione al mancato accoglimento dei motivi di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Le censure proposte hanno ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (i giudici di appello, dando atto che il profilo della responsabilità non era oggetto di gravame, hanno congruamente esplicitato le ragioni poste a fondamento della infondatezza dei motivi di gravame relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla congruità della pena inflitta dal primo giudice) confronto doveroso perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, n. 20377 dell'11.3- 14.5.2009 e Sez.6, n. 22445 dell'8 - 28.5.2009).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 03/12/2021 Il Consigliere estensore Il Pre