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Ordinanza — n. 46571/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46571/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46571/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20.04.2021 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui agli all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 240 cod.pen. con riferimento alla disposta confisca di quanto in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod.pen; Ordinanza — n. 46571/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui agli all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 240 cod.pen. con riferimento alla disposta confisca di quanto in sequestro.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti abuso di sostanze azione di convalida del sequestro misura sostitutiva della detenzione confisca penale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 20.04.2021 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui agli all'art.
art. 240 cod.pen
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 240 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JUNG SIMONE nato a MERANO il 28/07/1995 avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20.04.2021 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui agli all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 240 cod.pen. con riferimento alla disposta confisca di quanto in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso risulta intempestivamente proposto. 2.Va rilevato, secondo il dictum delle Sezioni Unite, la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez.

U n.40986 del 19/07/2018, Rv.273934 - 02). Nella specie, avendo il giudice irritualmente indicato in dispositivo il termine di gg 60 per il deposito della motivazione, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorreva dal 28/05/2021 (notifica dell'avviso di deposito del provvedimento) e, quindi, alla data di deposito del ricorso per cassazione - 17.8.2021 -, esso era già inutilmente decorso.

3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 03/12/2021 Il Consigliere e