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Ordinanza — n. 46565/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46565/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46565/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tramite il difensore fiduciario, Sadiki Said ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 maggio 2021, con cui la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza impugnata, che, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva riconosciuto responsabile del reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato alla pena di anni uno di reclusione e 2.000 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46565/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va inoltre considerato che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - quale è quella nella specie applicata a Sadikí, prossima al minimo edittale, tenendo conto della continuazione - non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore Rv. 256197).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riduzione della pena criminalità persistente sanzioni penali adeguamento della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADIKI SAID nato il 06/03/1987 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Tramite il difensore fiduciario, Sadiki Said ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 maggio 2021, con cui la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza impugnata, che, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva riconosciuto responsabile del reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato alla pena di anni uno di reclusione e 2.000 euro di multa.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e non di prevalenza sulla recidiva, senza valorizzare gli elementi positivi indicati nel gravame. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione, ritenendosi carente l'apparato motivazionale della sentenza con riguardo alle ragioni che hanno escluso la possibilità di applicare una pena che si attestasse sul minimo ed ittale.

3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità 2. Con il primo motivo il ricorrente si limita a reiterare le medesime doglianze contenute nel gravame di merito, non illogicamente disattese dalla Corte territoriale, senza confronto con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 2594254). Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto.

Va anche ricordato che questa Corte ha reiteratamente affermato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 5,n. 5579 del 26/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.258874 - 01; Sez.6,n.6866 del 25/11/2009, dep.19/02/2010, Rv.246134 - 01;

Sez.4, n.25532 del 23/05/2007, Rv.236992). Il motivo proposto è generico e non indica concreti elementi favorevoli di valutazione che sarebbero stati trascurati; la sentenza impugnata ha fatto corretta 1 ti, n 4>L7 applicazione del richiamato principio di diritto, rilevando che l'imputato non aveva reso alcun tipo di comportamento collaborativo apprezzabile sul piano processuale, né era possibile formulare un giudizio positivo circa la futura capacità a delinquere, dal momento che il piccolo spaccio era l'unica fonte di sostentamento dell'imputato.

3. Del pari inammissibile è il secondo motivo, posto che il ricorrente si limita a dolersi della mancanza di motivazione, affidando la doglianza ad una censura non scandita dall'analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, analisi necessaria affinché il ricorso sia sufficientemente specifico sì da consentire a questa Corte di comprendere e valutare la doglianza. Il ricorrente non si confronta minimamente con le argomentazioni, del tutto logiche, spese nella sentenza impugnata per motivare l'impossibilità di ridurre la pena al minimo edittale.

Va inoltre considerato che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - quale è quella nella specie applicata a Sadikí, prossima al minimo edittale, tenendo conto della continuazione - non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore Rv. 256197).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dic