Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46564/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46564/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46564/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO LUIGI nato a NAPOLI il 30/10/1993 avverso la sentenza del 28/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a Luigi Palumbo, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione e 5.164 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46564/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione e 5.164 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali perizia psichiatrica insufficiente ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a Luigi Palumbo, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione e 5.164 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO LUIGI nato a NAPOLI il 30/10/1993 avverso la sentenza del 28/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a Luigi Palumbo, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione e 5.164 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall'imputato, in relazione a sentenza pronunciata il 28 giugno 2021, dunque successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato, per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà, con la conseguente inammissibilità del ricorso in esame, proposto personalmente successivamente a tale modifica e in relazione a sentenza resa dopo l'eliminazione della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (tra l'altro per motivi non consentiti avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P i5iénte )