Ordinanza — n. 46563/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACENTI GIANLUCA nato a CHIARAVALLE il 23/06/1966 avverso la sentenza del 28/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona provvedendo sulla impugnazione dell'imputato nei confronti della sentenza del 9/7/2014 del Tribunale di Ancona, con la quale, tra l'altro e per quanto rileva in base al ricorso proposto, Gianluca Pacenti era stato condannato alla pena di 7 anni di reclusione e 40.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo V, commesso il 11/3/2008), ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e ha ridotto la pena a 4 anni e 6 mesi di reclusione e 30.000 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46563/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla determinazione della pena, contraddittoria logicamente con il riconoscimento della suddetta circostanza della partecipazione di minima importanza di cui all'art. 114 cod. pen., e anche con riferimento alla affermazione della partecipazione del ricorrente alle condotte di cessione di stupefacenti poste in essere dalla coimputata Vaiotti, che intratteneva in prima persona i rapporti con i fornitori dello stupefacente, in quanto tenendo conto del ruolo svolto dal ricorrente le condotte avrebbero potuto essere qualificate come fatti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACENTI GIANLUCA nato a CHIARAVALLE il 23/06/1966 avverso la sentenza del 28/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona provvedendo sulla impugnazione dell'imputato nei confronti della sentenza del 9/7/2014 del Tribunale di Ancona, con la quale, tra l'altro e per quanto rileva in base al ricorso proposto, Gianluca Pacenti era stato condannato alla pena di 7 anni di reclusione e 40.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo V, commesso il 11/3/2008), ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e ha ridotto la pena a 4 anni e 6 mesi di reclusione e 30.000 euro di multa.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla determinazione della pena, contraddittoria logicamente con il riconoscimento della suddetta circostanza della partecipazione di minima importanza di cui all'art. 114 cod. pen., e anche con riferimento alla affermazione della partecipazione del ricorrente alle condotte di cessione di stupefacenti poste in essere dalla coimputata Vaiotti, che intratteneva in prima persona i rapporti con i fornitori dello stupefacente, in quanto tenendo conto del ruolo svolto dal ricorrente le condotte avrebbero potuto essere qualificate come fatti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile essendo volto, tra l'altro in modo generico, privo di analisi delle condotte e di confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, a conseguire una rivisitazione sul piano del merito delle risultanze istruttorie, allo scopo di valutare diversamente le condotte del ricorrente, sia sul piano della responsabilità, sia con riferimento alla qualificazione giuridica, sia riguardo al trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità, nella quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). La Corte d'appello ha ribadito la responsabilità del ricorrente per le plurime cessioni di stupefacenti contestate, escludendone la qualificabilità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in considerazione della loro sistematicità e dei rilevanti quantitativi di sostanze acquistate e detenute per la cessione, che variavano da 20 grammi a 100 grammi: si tratta di motivazione idonea e non manifestamente illogica, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito e non contraddittoria rispetto alla affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., che non postula affatto il concorso in un fatto di lieve, ma solo una partecipazione di minima importanza in un fatto anche grave, come quello ascritto al ricorrente.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza di tutti i rilievi ai quali è stato affidato. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463;
Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021