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Ordinanza — n. 46561/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46561/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46561/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERNI SOFIEN nato a TUNISI( TUNISIA) il 20/12/1968 avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona, provvedendo sulla impugnazione proposta da Cherni Sofien nei confronti della sentenza del 12/6/2014 del Tribunale di Ancona, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di 13 anni di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 1) e a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi 30d e 30e, relativi a cessioni di cocaina), ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e ha rideterminato la pena per i residui reati in 7 anni e 6 mesi di reclusione e 28.000 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermato con motivazione apparente, fondata solamente sulla assenza di elementi positivi.

Regesto Legislator

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art. 74 d.P.R. 309/90, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46561/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità delle condotte, desunta dalla quantità e qualità della sostanza stupefacente acquistata e detenuta, indicativa anche del collegamento con ambienti criminali, e della negativa personalità dell'imputato, desunta dai suoi precedenti specifici, anche gravi. Si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativo sul conto dell'imputato, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito in sede di legittimità.

Parole chiave

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traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riduzione della pena attenuazione della pena sanzioni penali detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 74 d.P.R. 309/90
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona, provvedendo sulla impugnazione proposta da Cherni Sofien nei confronti della sentenza del 12/6/2014 del Tribunale di Ancona, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di 13 anni di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R.
art. 133 cod. pen
Si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativo sul conto dell'imputato, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERNI SOFIEN nato a TUNISI( TUNISIA) il 20/12/1968 avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona, provvedendo sulla impugnazione proposta da Cherni Sofien nei confronti della sentenza del 12/6/2014 del Tribunale di Ancona, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di 13 anni di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 1) e a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi 30d e 30e, relativi a cessioni di cocaina), ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e ha rideterminato la pena per i residui reati in 7 anni e 6 mesi di reclusione e 28.000 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermato con motivazione apparente, fondata solamente sulla assenza di elementi positivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, sia a causa della sua genericità, consistendo nella mera lamentela in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, disgiunta dalla analisi delle condotte e della personalità del ricorrente e dalla allegazione di elementi di positiva considerazione utilmente valutabili ai fini del riconoscimento di tali circostanze; sia perché è volto a censurare sul piano del merito la determinazione del trattamento sanzionatorio che è stato giustificato con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.

La Corte d'appello ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità delle condotte, desunta dalla quantità e qualità della sostanza stupefacente acquistata e detenuta, indicativa anche del collegamento con ambienti criminali, e della negativa personalità dell'imputato, desunta dai suoi precedenti specifici, anche gravi. Si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativo sul conto dell'imputato, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito in sede di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

l Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il Consigliere