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Ordinanza — n. 46559/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46559/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46559/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSA DOMENICO nato a GELA il 15/11/1967 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano, provvedendo sulla impugnazione proposta da Domenico Bosa nei confronti della sentenza del 19/12/2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90 (per avere svolto il ruolo di intermediario nell'acquisto a fine di spaccio di 56 grammi di cocaina), ha ridotto tale pena a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12.000 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e un vizio della motivazione, nella parte relativa al mancato riconoscimento della ipotesi del fatto di lieve entità prevista dalla disposizione denunciata, che era stata riconosciuta a favore di tutti i concorrenti nel medesimo reato, nonostante il ruolo marginale, di intermediario, che egli aveva svolto nella vicenda.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46559/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di motivazione del tutto idonea, essendo stati indicati i plurimi elementi indicativi della non lieve offensività della condotta, che il ricorrente non ha considerato, ma ha censurato esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito e della considerazione della condotta, con la conseguente inammissibilità dei rilievi che ha formulato sul punto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di tremila euro.

Parole chiave

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traffico di cocaina inchiesta per reati di droga importazione illegale di stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSA DOMENICO nato a GELA il 15/11/1967 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano, provvedendo sulla impugnazione proposta da Domenico Bosa nei confronti della sentenza del 19/12/2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90 (per avere svolto il ruolo di intermediario nell'acquisto a fine di spaccio di 56 grammi di cocaina), ha ridotto tale pena a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12.000 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e un vizio della motivazione, nella parte relativa al mancato riconoscimento della ipotesi del fatto di lieve entità prevista dalla disposizione denunciata, che era stata riconosciuta a favore di tutti i concorrenti nel medesimo reato, nonostante il ruolo marginale, di intermediario, che egli aveva svolto nella vicenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, riproduttivo del primo motivo d'appello e privo di considerazione delle ragioni poste a fondamento del rigetto di tale doglianza, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia perché affidato a doglianze non consentite e, comunque, manifestamente infondate. La Corte d'appello ha escluso la qualificabilità del fatto come di lieve entità in considerazione del quantitativo di cocaina al cui acquisto concorse il ricorrente, del peso di 56 grammi e da cui erano ricavabili 116 dosi medie singole, oltre che del ruolo svolto dal ricorrente medesimo, che presupponeva l'esistenza di contatti e relazioni con ambienti criminali in grado di fornirgli agevolmente e in poco tempo quantitativi non modesti di droghe cosiddette pesanti.

Si tratta di motivazione del tutto idonea, essendo stati indicati i plurimi elementi indicativi della non lieve offensività della condotta, che il ricorrente non ha considerato, ma ha censurato esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito e della considerazione della condotta, con la conseguente inammissibilità dei rilievi che ha formulato sul punto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il Consigliere