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Ordinanza — n. 46556/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because filed personally after law removed personal right.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46556/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Rafik Ezzahri's personal cassation appeal inadmissible because it was filed after June 23, 2017, when legislation removed the right to file appeals personally. The appellant argued this change violated constitutional rights to defense and equality, but the court rejected these claims. The court ruled that requiring technical representation for cassation appeals does not infringe on the right to defense, as personal participation is only guaranteed in first-instance trials.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 111, comma 7 e 117 Cost.: The removal of the personal right to file a cassation appeal does not violate constitutional rights to defense or equality, as the right to personal participation is limited to the trial of merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal right to appeal legal representation requirement constitutional rights defense legislative discretion criminal procedure difesa penale diritti della difesa diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 117 Cost.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha applicato a Rafik Ezzahri, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 613 cod. proc. pen
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello
Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZAHRI RAFIK nato il 11/08/1989 avverso la sentenza del 25/06/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha applicato a Rafik Ezzahri, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando l'illogicità e la carenza della motivazione nella parte relativa alla affermazione della sua responsabilità e prospettando l'illegittimità costituzionale della eliminazione, attraverso la modifica dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., della facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, per contrasto di tale modifica soppressiva con gli artt. 111 e 117 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall'imputato, con atto da lui sottoscritto, in relazione a sentenza pronunciata il 25/6/2021, dunque successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato, per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà, con la conseguente inammissibilità del ricorso in esame, proposto personalmente successivamente a tale modifica e in relazione a sentenza resa dopo l'eliminazione della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, e 117 Cost., nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (v.

Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334, che in motivazione ha precisato che l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che non contempla la partecipazione personale dell'imputato e il diritto ad essere sentito; v. anche Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

52,4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il Consigliere estensore JI