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Ordinanza — n. 46554/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46554/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46554/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGNANI MARCELLO nato a MACERATA il 03/12/1984 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha respinto l'impugnazione proposta da Marcello Castpignani nei confronti della sentenza del 17/9/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (per aver detenuto a fine di cessione 332 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, e, in particolare al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, nonostante la collaborazione prestata in occasione dell'interrogatorio, allorquando aveva fornito alla polizia giudiziaria i nomi dei propri fornitori e clienti, mettendo a disposizione il proprio telefono portatile per consentire l'estrazione dalla memoria di tale apparecchio dei dati relativi ai propri fornitori di droga.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46554/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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inchiesta per reati di droga traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa partecipazione al reato procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGNANI MARCELLO nato a MACERATA il 03/12/1984 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha respinto l'impugnazione proposta da Marcello Castpignani nei confronti della sentenza del 17/9/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (per aver detenuto a fine di cessione 332 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, e, in particolare al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, nonostante la collaborazione prestata in occasione dell'interrogatorio, allorquando aveva fornito alla polizia giudiziaria i nomi dei propri fornitori e clienti, mettendo a disposizione il proprio telefono portatile per consentire l'estrazione dalla memoria di tale apparecchio dei dati relativi ai propri fornitori di droga.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha correttamente ribadito l'esclusione del riconoscimento della attenuante a effetto speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, sottolineando che quanto dichiarato dal ricorrente non aveva avuto alcun esito, non essendo emerso che dalle sue dichiarazioni fossero nati nuovi spunti investigativi, condizione, quest'ultima, necessaria, secondo l'indirizzo largamente prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui occorre che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto a evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347).

Tali rilievi, idonei a giustificare il diniego di detta attenuante, sono stati censurati dal ricorrente in modo generico, senza illustrare il contenuto della propria condotta collaborativa e i suoi eventuali esiti investigativi, ed esclusivamente sul piano del merito, cioè della portata delle proprie dichiarazioni indizianti, di cui è stata chiesta una rivalutazione, non consentita nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto affidato a censure generiche e non consentite nel giudizio di legittimità.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il Consigliere estenso