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Ordinanza — n. 46553/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing due to improper grounds and lack of manifest error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46553/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the limited categories permitted for challenging plea bargain sentencing decisions. The appellant complained of insufficient motivation regarding acquittal causes and legal qualification, but failed to demonstrate a manifest error or address the specific statutory requirements for such appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the fine fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 51, legge n. 103/2017: Appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific grounds; generic complaints of lack of motivation or unproven errors in legal qualification render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal inadmissibility manifest error standard legal qualification review procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I.
Art. 1, comma 51, legge n. 103/2017
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato ad Antonio Lomuscio, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 5.400 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art.
art. 73 d.P.R. 309/90
pen., la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 5.400 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, Benha
Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea
Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin
deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n.3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 6, Ordinanza n.3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMUSCIO ANTONIO nato a GRUMO APPULA il 30/09/1997 avverso la sentenza del 16/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BARI Idal.a_av3.4se-a-p-aftT2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato ad Antonio Lomuscio, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 5.400 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc., e, con un secondo motivo, analoga carenza della motivazione riguardo alla qualificazione giuridica della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Va aggiunto, alla luce delle doglianze formulate da ricorrente, che l'errata qualificazione giuridica del fatto contestato ricorre quando si denunci un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, che è da escludere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, Benha, Rv. 238286;

Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865, nella quale è stato precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766, che ha ulteriormente chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione;

Sez. 6, Ordinanza n.3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971). Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento e alla qualificazione giuridica della condotta, di cui non è neppure stata prospettata l'erroneità, così formulando doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta, tra l'altro genericamente, una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma