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Ordinanza — n. 46548/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46548/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46548/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESSALEMI ADIL nato il 25/10/1979 JAIDAN ACHRAF nato il 26/04/1992 NAJI SAAD nato il 30/12/1989 avverso la sentenza del 30/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato a Jaidan Achraf, Essalemi Adil e Naji Saad, su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene dagli stessi concordate in relazione a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Jaidan Achraf, riservando l'illustrazione dei motivi; hanno proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Essalemi Adil, lamentando la violazione dell'art.129 cod. proc. pen., e Naji Saad, deducendo l'inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen., per essere già stati giudicati alcuni degli episodi di cessione di stupefacenti contestatigli.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309/90, art. 649 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46548/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., le pene dagli stessi concordate in relazione a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Jaidan Achraf, riservando l'illustrazione dei motivi; hanno proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Essalemi Adil, lamentando la violazione dell'art.129 cod. proc. pen., e Naji Saad, deducendo l'inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen., per essere già stati giudicati alcuni degli episodi di cessione di stupefacenti contestatigli.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti divieto di doppia punibilità recidiva nell'infrazione infrazioni uniche e continuate riesame dell'entità pena traffico di stupefacenti in banda

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato a Jaidan Achraf, Essalemi Adil e Naji Saad, su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene dagli stessi concordate in relazione a plurime contestazioni del reato di cui all'art.
art. 73 d.P.R. 309/90
pen., le pene dagli stessi concordate in relazione a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 649 cod. proc. pen
pen., e Naji Saad, deducendo l'inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen., per essere già stati giudicati alcuni degli episodi di cessione di stupefacenti contestatigli.
art. 613 cod. proc. pen
Quello proposto da Jaidan Achraf è inammissibile in quanto proposto personalmente, oltre che senza illustrazione dei motivi, essendo stata esclusa, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., la facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
pen., a causa di un precedente giudicato, formulando in tal modo doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, che determinano l'inammissibilità anche dei loro ricorsi.Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESSALEMI ADIL nato il 25/10/1979 JAIDAN ACHRAF nato il 26/04/1992 NAJI SAAD nato il 30/12/1989 avverso la sentenza del 30/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato a Jaidan Achraf, Essalemi Adil e Naji Saad, su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene dagli stessi concordate in relazione a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Jaidan Achraf, riservando l'illustrazione dei motivi; hanno proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Essalemi Adil, lamentando la violazione dell'art.129 cod. proc. pen., e Naji Saad, deducendo l'inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen., per essere già stati giudicati alcuni degli episodi di cessione di stupefacenti contestatigli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Tutti i ricorsi sono inammissibili. Quello proposto da Jaidan Achraf è inammissibile in quanto proposto personalmente, oltre che senza illustrazione dei motivi, essendo stata esclusa, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., la facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Gli altri due ricorsi sono stati affidati a doglianze non consentite avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame né Essalem Adil, né Naji Saad hanno posto a sostegno del loro ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento e la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., a causa di un precedente giudicato, formulando in tal modo doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, che determinano l'inammissibilità anche dei loro ricorsi.Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 --"") Il Consigliere esten