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Ordinanza — n. 46530/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46530/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46530/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ouerghi Mourad propone, a mezzo del difensore, ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Brescia gli ha applicato la pena su sua richiesta in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente denuncia, con l'unico motivo, la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46530/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

Parole chiave

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pene condizionali coazione penale stato di bisogno responsabilità penale penalità di mora dovere morale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente denuncia, con l'unico motivo, la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUERGHI MOURAD nato il 17/07/1986 avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAgato avviso alle parti» udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ouerghi Mourad propone, a mezzo del difensore, ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Brescia gli ha applicato la pena su sua richiesta in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente denuncia, con l'unico motivo, la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è manifestamente infondato.

4. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

5. Ne consegue quindi l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 novembre 2021 Il Consigliz srnsore Il Presidente Em uela