Ordinanza — n. 46523/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAKIMI BOUCHAIB nato il 28/02/1990 avverso l'ordinanza del 13/09/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 1.EI Hakimi Bouchaib, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Genova, in data 13/09/2018, che ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Genova.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 comma 1 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46523/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAKIMI BOUCHAIB nato il 28/02/1990 avverso l'ordinanza del 13/09/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 1.EI Hakimi Bouchaib, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Genova, in data 13/09/2018, che ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Genova.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAKIMI BOUCHAIB nato il 28/02/1990 avverso l'ordinanza del 13/09/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
1.EI Hakimi Bouchaib, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Genova, in data 13/09/2018, che ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Genova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., e in assenza di motivi. Ora non è più proponibile il ricorso personale dell'imputato, la modifica contenuta nell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen. deve riferirsi ad ogni di ricorso per cassazione a prescindere dalla tipologia dell'atto impugnato. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consi stensore Il P