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Sentenza — n. 46520/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46520/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46520/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- La Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova con la quale Hazizolli Majol era stato condannato, alla pena di mesi cinque di arresto ed € 18.000,00 di ammenda, quale titolare della ditta individuale Gomme Europa, per il reato di cui all'art. 256 comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46520/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a) del d.lvo n. 152 del 2006, per avere abbandonato, all'interno di cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani, pneumatici fuori uso, In Genova il 21 novembre 2016. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione/motivazione apparente quanto alla affermazione della responsabilità e alla pena applicata congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

Parole chiave

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infrazione commessa nell'azienda sanzioni pecuniarie infrazione alle norme della circolazione esportazione di rifiuti responsabilità internazionale procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAZIZOLLI MAJOL nato il 14/05/1984 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. - La Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova con la quale Hazizolli Majol era stato condannato, alla pena di mesi cinque di arresto ed € 18.000,00 di ammenda, quale titolare della ditta individuale Gomme Europa, per il reato di cui all'art. 256 comma 1, lett.

a) del d.lvo n. 152 del 2006, per avere abbandonato, all'interno di cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani, pneumatici fuori uso, In Genova il 21 novembre 2016. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione/motivazione apparente quanto alla affermazione della responsabilità e alla pena applicata congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe la motivazione sull'affermazione della responsabilità penale. Si tratta, il primo profilo, di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza, dalla quale emerge che il giudice dell'impugnazione ha condiviso le conclusioni a cui era giunto il tribunale sulla scorta del verbale di accertamento della violazione e dal fatto che l'imputato era stato sorpreso mentre abbandonava i pneumatici fuori uso provenienti dalla sua attività di gommista, nel cassonetto della nettezza urbana. Il ricorso è in punto affermazione della responsabilità inammissibile. Non di meno viene in rilievo l'illegalità della pena irrogata per essere stata irrogata la pena congiunta dell'arresto di mesi cinque e dell'ammenda di € 18.000,00 di ammenda. L'art. 256 comma 1, lett.

a) del d.lvo n. 152 del 2006 prevede, l'alternativa, pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi, appartenendo a tale categoria i pneumatici fuori uso (Sez. 3, n. 16432 del 25/10/2016, Rv. 269750 - 01). Rileva, il Collegio, che la corte territoriale ha evidenziato, nella commisurazione della pena, la gravità del fatto in ragione del quantitativo di rifiuti abbandonati e í profili di personalità dell'imputato, soggetto gravato da plurimi precedenti penali e, poi, ha erroneamente applicato congiuntamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, pena detentiva irrogata congiuntamente a quella pecuniaria che va eliminata in quanto illegale. 9A:1 La sentenza impugnata va, sul punto, annullata senza rinvio limitatamente alla pena detentiva di mesi cinque di arresto, pena detentiva che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione della pena detentiva di mesi cinque di arresto, pena detentiva che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Con