Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46513/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46513/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46513/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO MASSIMO nato il 17/10/1980 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 4 dicembre 2020, nei confronti di Massimo Di Marco, in relazione al reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., con la recidiva qualificata, alla pena di anni tre di reclusione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 49 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46513/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis, comma 2, cod. pen., con la recidiva qualificata, alla pena di anni tre di reclusione.

Parole chiave

Generato dall'IA
uso di un documento falso documenti d'identità uso di false generalità contraffazione di merci frode alla legge sugli stranieri documenti mancanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 49 cod. pen
497-bis, comma 2, in relazione all'art. 49 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO MASSIMO nato il 17/10/1980 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 4 dicembre 2020, nei confronti di Massimo Di Marco, in relazione al reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., con la recidiva qualificata, alla pena di anni tre di reclusione.

2. Avverso la sentenza descritta ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 497-bis, comma 2, in relazione all'art. 49 cod. pen. e vizio di motivazione, trattandosi di documento evidentemente falso, come dedotto con l'atto di gravame cui, secondo il ricorrente, non sarebbe stata fornita adeguata e corretta risposta. La Corte territoriale, infatti, da un lato, considera la qualifica dei soggetti cui il documento era stato esibito, dall'altro rende motivazione contraddittoria, laddove evidenzia che era stato necessario procedere ad accertamenti.

Anzi dall'esame delle fonti di prova raccolte emergerebbe che gli operanti si erano resi immediatamente conto della falsità del documento e che gli accertamenti avrebbero riguardato soltanto il nominativo presente sulla carta. Si sarebbero applicate erroneamente massime di esperienza e, comunque, la Corte territoriale non avrebbe considerato l'assenza del timbro sulla carta d'identità, il tipo di carta utilizzato per formare il documento, la data di scadenza, non coincidente con quella di nascita.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure sono reiterative di identico motivo di appello cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e, comunque, immune da censure. La sentenza correttamente limita la grossolanità del falso all'ipotesi di riconoscibilità da parte di chiunque non anche da soggetti particolarmente esperti per le loro competenze e cognizioni specifiche (ex multis: Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417; Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590). In ogni caso, la motivazione rende conto con ragionamento articolato e logico, della circostanza che gli operanti svolsero comunque accertamenti sul soggetto le cui generalità erano riportate sul documento esibito, a dimostrazione che questo, sebbene imperfetto, era stato idoneo ad attribuire al soggetto ivi effigiato le generalità apposte.

Inoltre, si dà atto delle caratteristiche del corpo del reato, esaminato direttamente dalla Corte territoriale che ne ha descritto minuziosamente qualità e date ivi riportate, tanto da escludere che si sia trattato di falso grossolano, inidoneo a trarre in inganno nel senso sopra riportato. Sicché, rispetto a tale punto della motivazione, il ricorso appare del tutto aspecifico.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10/11/2021 Il Consiglier