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Ordinanza — n. 46507/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to impermissible evidence re-evaluation and incorrect prescription calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46507/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Fiumidinisi inadmissible for manifestly unfounded grounds. The appellant argued that the lower court erred in attributing conduct to him and misapplied the statute of limitations regarding a 2011 crime. The court rejected these claims, stating that re-evaluating evidence is impermissible in cassation and that the prescription period was correctly calculated at ten years due to multiple interruptions and recidiva.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 157, 161 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or facts, and the statute of limitations is calculated based on the maximum statutory penalty and any intervening interruptions.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations recidiva reiterata evidence re-evaluation Cassazione ordinanza tentato furto furto di lieve entità crimine

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 157 c.p.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento all'intervenuta prescrizione del reato, commesso il 27 maggio 2011 (termine di prescrizione pari ad anni nove, cioè anni sei a mente dell'art. 157 comma 1 cod.
Art. 161 c.p.
trattandosi di recidiva reiterata e specifica) ulteriormente aumentato, ex art. 161 cod.
Art. 99 c.p.
pen., il termine massimo, tenuto conto dell'intervento di plurime cause di interruzione del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 24 aprile 2018) è pari ad anni dieci (sei anni considerata la pena edittale massima, oltre i due terzi ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod.
Art. 616 c.p.p.
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 157 comma 1 cod. pen
2.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento all'intervenuta prescrizione del reato, commesso il 27 maggio 2011 (termine di prescrizione pari ad anni nove, cioè anni sei a mente dell'art. 157 comma 1 cod. pen., oltre la metà per la recidiva reiterata contestata).
art. 161 cod. pen
trattandosi di recidiva reiterata e specifica) ulteriormente aumentato, ex art. 161 cod. pen., dunque, non decorso alla data della sentenza di secondo grado (17 luglio 2020, a fronte della data del fatto : 27 maggio 2011).
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella
doppia conforme affermazione di responsabilità (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio
214794; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Non può, invero, integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola
207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv.
Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini
238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIUMIDINISI SALVATORE nato a PALERMO il 10/07/1950 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 24 aprile 2018, nei confronti di Salvatore Fiumidinisi, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa, con le circostanze attenuanti generiche riconosciute equivalenti all'aggravante e alla recidiva, con esclusione della continuazione, in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 624, 625 n. 2 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione rispetto alle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello, circa la riferibilità della condotta all'imputato, non rinvenuto sul posto, né al momento della richiesta di subentro della successiva locatrice nel contratto di fornitura del gas, né al momento della cessazione del contratto per morosità. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento all'intervenuta prescrizione del reato, commesso il 27 maggio 2011 (termine di prescrizione pari ad anni nove, cioè anni sei a mente dell'art. 157 comma 1 cod. pen., oltre la metà per la recidiva reiterata contestata).

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato o, comunque, in quanto relativo a censure non consentite. 3.1. Si osserva con riferimento al primo motivo che si devolve una censura non consentita in sede di legittimità, in quanto si richiede la rivisitazione di elementi di prova, già valutati dai giudici di merito con le conformi sentenze di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Non può, invero, integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). 3.2.11 motivo inerente la prescrizione del reato è manifestamente infondato, posto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo, tenuto conto dell'intervento di plurime cause di interruzione del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 24 aprile 2018) è pari ad anni dieci (sei anni considerata la pena edittale massima, oltre i due terzi ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. trattandosi di recidiva reiterata e specifica) ulteriormente aumentato, ex art. 161 cod. pen., dunque, non decorso alla data della sentenza di secondo grado (17 luglio 2020, a fronte della data del fatto : 27 maggio 2011).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il