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Ordinanza — n. 46505/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for being generic, lacking specific factual and legal grounds as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46505/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by five defendants inadmissible due to the absolute generality of their criticisms. The defendants argued that the appellate court incorrectly applied criminal law regarding the existence of an associative crime versus a simple fine crime, but offered no specific factual or legal reasons to support this claim. The court rejected the appeals because the second-instance judgment was already logically and thoroughly motivated, rendering the vague complaints insufficient to justify a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in precise facts and law; generic criticisms without detailed reasoning are inadmissible when the lower court's decision is already fully motivated.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic criticism specific grounds required criminal procedure assessable error contraffazione di merci contravvenzione reati seriali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 473 cod. pen.
Tanto, anche in considerazione della coerente e logica motivazione della sentenza di secondo grado, la quale individua, puntualmente, le ragioni della sussistenza del delitto associativo e della configurabilità, nella specie, quale reato fine, di quello di cui all'art. 473 cod.
Art. 474 cod. pen.
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, stante l'insussistenza del delitto associativo, con configurabilità soltanto dei reati fine, da qualificare ai sensi dell'art. 474 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 416 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 474 cod. pen
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, stante l'insussistenza del delitto associativo, con configurabilità soltanto dei reati fine, da qualificare ai sensi dell'art. 474 cod. pen.
art. 473 cod. pen
Tanto, anche in considerazione della coerente e logica motivazione della sentenza di secondo grado, la quale individua, puntualmente, le ragioni della sussistenza del delitto associativo e della configurabilità, nella specie, quale reato fine, di quello di cui all'art. 473 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALIENNO ANNA nato a NAPOLI il 19/01/1966 MORMILE PATRIZIA nato il 29/04/1967 SERLENGA ANTONIO nato a NAPOLI il 17/02/1968 SERLENGA BENIAMINO nato a NAPOLIil 12/04/1965 SERLENGA UMBERTO nato a NAPOLI il 12/01/1967 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; •

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 9 ottobre 2019, nei confronti di Anna Calienno, Patrizia Mormile, Antonio, Beniamino ed Umberto Serlenga, rideterminando la pena irrogata ai predetti, in melius, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 416, comma 1 e 2, 110 e 473 cod. pen., con revoca della pena accessoria applicata a Umberto ed Antonio Serlenga e conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, stante l'insussistenza del delitto associativo, con configurabilità soltanto dei reati fine, da qualificare ai sensi dell'art. 474 cod. pen.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, stante l'assoluta genericità della censura formulata, soltanto enunciata senza la precisa indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la critica. Tanto, anche in considerazione della coerente e logica motivazione della sentenza di secondo grado, la quale individua, puntualmente, le ragioni della sussistenza del delitto associativo e della configurabilità, nella specie, quale reato fine, di quello di cui all'art. 473 cod. pen., considerato che agli imputati viene ascritta la diretta produzione e stoccaggio di manufatti contraffatti, alla cui realizzazione partecipavano materialmente.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere est